Comune di Quarto d'Altino
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Denuncia di nascita

Responsabile del procedimento: Incaricato per pratica
  • Unità: Servizi Demografici
  • Responsabile dell'ufficio: Dott. Favaron Mauro
  • Telefono: 0422-826254 / 0422-826236 / 0422-826216
  • Fax: 0422-826256
  • Email: servizidemografici@comunequartodaltino.it
  • Operatori: Edoardo Pieretto, Francesca Pasin


Descrizione

La dichiarazione di nascita di un figlio deve essere effettuata:

entro 10 giorni presso il Comune di residenza della madre, o su richiesta specifica e concordata tra i due genitori, presso il Comune di residenza del padre;

oppure:

entro 10 giorni dalla nascita presso il Comune di nascita del figlio: il genitore deve presentarsi all’Ufficio Demografici del Comune dove è avvenuta la nascita con un documento di identità valido e l'attestazione di nascita, rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito la nascita;

oppure:

entro 3 giorni presso la direzione sanitaria del centro di nascita: il genitore deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale, casa di cura) con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. L'atto è poi inviato dalla direzione sanitaria al Comune dove è avvenuta la nascita, oppure al Comune di residenza dei genitori o al Comune di residenza indicato dal genitore, quando questi abbiano residenza in comuni diversi.

 

Per i figli, nati da genitori sposati, la dichiarazione di nascita può essere effettuata dal padre o dalla madre indistintamente.

Per i figli, nati da genitori non sposati, la dichiarazione deve avvenire con la presenza dei due genitori, nel caso entrambi intendano riconoscere il figlio, o con la presenza del solo genitore che intenda effettuare il riconoscimento. L'iscrizione di residenza del figlio è sempre registrata presso il Comune di residenza della madre.

 

Requisiti

La madre deve essere residente nel Comune di Quarto d'Altino oppure, su richiesta specifica e concordata tra i due genitori, il padre deve essere residente nel Comune di Quarto d'Altino oppure la nascita deve essere avvenuta nel Comune di Quarto d'Altino.

Attribuzione del cognome
In sede di dichiarazione di nascita, sia in caso di figlio nato nel matrimonio che di figlio nato fuori del matrimonio, il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori nell'ordine scelto dagli stessi di comune accordo. Qualora manchi l'accordo i genitori dovranno attivarsi presso il Tribunale Ordinario per ottenere un provvedimento giudiziale.
Soltanto in caso di accordo tra i genitori stessi potrà essere attribuito un solo cognome.

Con decisione della Corte Costituzionale n. 131/2022 , la Corte ha stabilito che il cognome del figlio "deve comporsi con i cognomi dei genitori" nell'ordine dagli stessi deciso, fatto salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due.
Di conseguenza, l'accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso.
Qualora , inoltre, non vi sia accordo sull'ordine di attribuzione dei cognomi , la Corte Costituzionale - nella stessa sentenza - ha precisato che si rende necessario l'intervento del giudice, che l'ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo su scelte riguardanti i figli.

 

Modalità dichiarazione

La dichiarazione avviene verbalmente presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Quarto d'Altino, allegando la seguente documentazione:

attestazione di nascita rilasciata dall’Autorità Sanitaria;

documento di identità valido, i cittadini stranieri devono presentare il passaporto valido.

 I cittadini stranieri che non sanno scrivere o leggere in  lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore/interprete maggiorenne, munito di documento di identità valido.

 

Iter amministrativo

-   Dichiarazione di nascita;

-   Verifica dei requisiti da parte dell’Ufficiale di Stato Civile;

-   Registrazione atto di stato civile di nascita.

 

Tempi

La registrazione della dichiarazione di nascita è effettuata immediatamente.

 

Normativa di riferimento

Artt. 231 e seguenti del Codice Civile

D.P.R. n. 396 del 03/11/2000 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127

L. n. 219 del 10/12/2012 – Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali

D.M. del 27/02/2001 – Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici

L. n. 470 del 27/10/1988 – Anagrafe e censimento degli italiani all’estero

D.P.R. n. 323 del 06/09/1989 – Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470 sull’anagrafe e sul censimento degli italiani all’estero

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