Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020
Pubblicata il 20/03/2020
NUOVA ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE
Il ministro della Salute in data odierna ha emanato una nuova ordinanza che fino al 25 marzo prossimo.
Ecco quanto deciso per contenere ulteriormente, su tutto il territorio nazionale, il diffondersi del contagio da coronavirus.
- E' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici.
- Non è consentito svolgere attività ludica o ricereativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.
- Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consiunarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
- Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Si precisa che resta fermo quanto già previsto dall'Ordinanza della Regione del Veneto, emanata sempre in data odierna.
Pagina dedicata CORONAVIRUS
Il ministro della Salute in data odierna ha emanato una nuova ordinanza che fino al 25 marzo prossimo.
Ecco quanto deciso per contenere ulteriormente, su tutto il territorio nazionale, il diffondersi del contagio da coronavirus.
- E' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici.
- Non è consentito svolgere attività ludica o ricereativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.
- Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consiunarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
- Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Si precisa che resta fermo quanto già previsto dall'Ordinanza della Regione del Veneto, emanata sempre in data odierna.
Pagina dedicata CORONAVIRUS
Allegati
Nome | Dimensione |
---|---|
2003202019212600130.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf | 153.86 KB |