SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività

  • Servizio attivo

Previsto dall'art. 19 della legge 241/1990, come modificato dall'art. 49, comma 4-bis, D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010.


A chi è rivolto

A tutti i soggetti proprietari o in possesso di altro diritto reale di godimento, interessati ad eseguire gli interventi di edilizia libera sopra elencati.

Descrizione

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività è il procedimento attraverso il quale possono essere eseguiti senza alcun titolo edilizio gli interventi precedentemente soggetti a Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2 , del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. Attraverso la SCIA, possono pertanto essere eseguiti senza alcun titolo edilizio i seguenti interventi:

  • gli interventi di manutenzione straordinaria definiti all'art. 3, c. 1, lett. b) D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e art. 23 del R.E.;
  • gli interventi di restauro e risanamento conservativo definiti all'art. 3, c. 1, lett. c) D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e art. 25 del R. E.;
  • le opere di ristrutturazione edilizia con esclusione degli interventi definiti all'art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e/o di demolizione e ricostruzione di edifici preesistenti;
  • le varianti in corso d'opera a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
  • il mutamento di destinazione d'uso funzionale senza opere edilizie preordinate;
  • gli interventi pertinenziali come definiti dall'art. 30 del R. E., compresi quelli comportanti la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale;
  • gli scavi e reinterri, le opere di demolizione e i depositi di materiali a cielo aperto come definiti dagli artt. 31, 32 e 33 del R.E.;

Come fare

La SCIA, corredata a pena di irricevibilità da tutta la documentazione sopra elencata, andrà inviata allo Sportello Unico per l'Edilizia tramite il sito impresainungiorno.gov.it, per tutti gli interventi di edilizia residenziale o comunque non rientranti nelle competenze dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al D.P.R. 160/2010;

Cosa serve

Per richiedere il servizio sono necessari:

  • titolo di possesso dell'immobile o altro diritto reale per la presentazione dell'istanza
  • relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato.

Cosa si ottiene

La SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività richiesta.

Tempi e scadenze

L'attività oggetto della Segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione stessa all'amministrazione competente.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della SCIA, l'amministrazione, ove accerti la carenza dei requisiti previsti o la mancanza della documentazione prescritta, comunica il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività entro un termine fissato dall'amministrazione non superiore a 30 giorni.

La SCIA ha validità triennale decorrente dalla data di inizio dell'attività.

Quanto costa

Spese a carico dell'utente:

  • i diritti di segreteria nella misura, corrispondente alla tipologia di intervento, desumibile consultando l'apposita tabella riepilogativa;
  • il contributo di costruzione ove gli interventi rientrino nei casi previsti dagli artt 16 e 19 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

Procedure collegate all'esito

Eventuali comunicazioni con l'Ufficio di competenza.

Accedi al servizio

Per questo servizio è possibile procedere in modalità online

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Documenti

Diritti di segreteria SUAPED

Prospetto degli importi dei diritti di segreteria per le pratiche SUAPED

Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 25/03/2025, ore 15:37

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