Il cittadino che rinviene una cosa mobile (oggetti, documenti o quant'altro) deve restituirla al proprietario e se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco (ufficio di Polizia Locale) del luogo in cui l'ha ritrovata.
Gli oggetti per i quali non sia possibile risalire al legittimo proprietario, diventeranno di proprietà del ritrovatore trascorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso di ritrovamento all'Albo Pretorio del Comune.