A chi è rivolto
Ai neogenitori residenti nel Comune di Quarto d'Altino che devono denunciare la nascita di un bambino o di una bambina.
Descrizione
La denuncia di nascita comporta il riconoscimento del bambino, effettuato dal padre, dalla madre o da entrambi i genitori.
La madre deve essere residente nel Comune di Quarto d'Altino oppure, su richiesta specifica e concordata tra i due genitori, il padre deve essere residente nel Comune di Quarto d'Altino oppure la nascita deve essere avvenuta nel Comune di Quarto d'Altino.
Dopo aver compilato l'atto di nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile presso l'Ufficio Anagrafe rilascia al dichiarante le copie richieste dell'estratto di nascita del nuovo nato ed il codice fiscale provvisorio.
È vietato ai sensi dell'art. 34 DPR 396/2000 imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello e di una sorella e nomi e cognomi ridicoli, vergognosi o contrari all'ordine pubblico.
Come fare
La dichiarazione avviene verbalmente presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Quarto d'Altino, allegando la documentazione richiesta.
- Per i figli nati da genitori sposati, la dichiarazione di nascita può essere effettuata dal padre o dalla madre indistintamente.
- Per i figli nati da genitori non sposati, la dichiarazione deve avvenire con la presenza dei due genitori, nel caso entrambi intendano riconoscere il figlio, o con la presenza del solo genitore che intenda effettuare il riconoscimento. L'iscrizione di residenza del figlio è sempre registrata presso il Comune di residenza della madre.
Cosa serve
Per richiedere il servizio sono necessari:
- attestazione di nascita rilasciata dall'Autorità Sanitaria;
- documento d'identità valido (nel caso di cittadini stranieri il passaporto in corso di validità);
- traduttore/interprete maggiorenne con documento d'identità, nel caso di cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana.
Cosa si ottiene
La dichiarazione di nascita del figlio/a.
Tempi e scadenze
La dichiarazione di nascita di un figlio deve essere effettuata seguendo le tempistiche di una delle seguenti opzioni:
- entro 10 giorni presso il Comune di residenza della madre, o su richiesta specifica e concordata tra i due genitori, presso il Comune di residenza del padre;
- entro 10 giorni dalla nascita presso il Comune di nascita del figlio: il genitore deve presentarsi all’Ufficio Demografici del Comune dove è avvenuta la nascita con un documento di identità valido e l'attestazione di nascita, rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito la nascita;
- entro 3 giorni presso la direzione sanitaria del centro di nascita: il genitore deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale, casa di cura) con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. L'atto è poi inviato dalla direzione sanitaria al Comune dove è avvenuta la nascita, oppure al Comune di residenza dei genitori o al Comune di residenza indicato dal genitore, quando questi abbiano residenza in comuni diversi.
Il certificato di nascita viene effettuato immediatamente al momento della richiesta.
Dichiarazione di nascita
Verifica dei requisiti da parte dell’Ufficiale di Stato Civile
Registrazione atto di stato civile di nascita
Quanto costa
Non è previsto alcun costo per il servizio.
Procedure collegate all'esito
Eventuali comunicazioni con l'Ufficio Servizi Demografici.
Accedi al servizio
Puoi richiedere certificati anagrafici online sul portale ANPR tramite identità digitale.
Ulteriori informazioni
ATTRIBUZIONE DEL COGNOME
In sede di dichiarazione di nascita, sia in caso di figlio nato nel matrimonio che di figlio nato fuori del matrimonio, il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori nell'ordine scelto dagli stessi di comune accordo. Qualora manchi l'accordo i genitori dovranno attivarsi presso il Tribunale Ordinario per ottenere un provvedimento giudiziale.
Soltanto in caso di accordo tra i genitori stessi potrà essere attribuito un solo cognome.
Con decisione della Corte Costituzionale n. 131/2022, la Corte ha stabilito che il cognome del figlio "deve comporsi con i cognomi dei genitori" nell'ordine dagli stessi deciso, fatto salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due.
Di conseguenza, l'accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso.
Qualora, inoltre, non vi sia accordo sull'ordine di attribuzione dei cognomi, la Corte Costituzionale - nella stessa sentenza - ha precisato che si rende necessario l'intervento del giudice, che l'ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo su scelte riguardanti i figli.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Artt. 231 e seguenti del Codice Civile
- D.P.R. n. 396 del 03/11/2000 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127
- L. n. 219 del 10/12/2012 – Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali
- D.M. del 27/02/2001 – Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici
- L. n. 470 del 27/10/1988 – Anagrafe e censimento degli italiani all’estero
- D.P.R. n. 323 del 06/09/1989 – Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470 sull’anagrafe e sul censimento degli italiani all’estero