Denuncia di nascita

  • Servizio attivo

La denuncia di nascita comporta il riconoscimento del bambino, effettuato dal padre, dalla madre o da entrambi i genitori.


A chi è rivolto

Ai neogenitori residenti nel Comune di Quarto d'Altino che devono denunciare la nascita di un bambino o di una bambina.

Descrizione

La denuncia di nascita comporta il riconoscimento del bambino, effettuato dal padre, dalla madre o da entrambi i genitori.
La madre deve essere residente nel Comune di Quarto d'Altino oppure, su richiesta specifica e concordata tra i due genitori, il padre deve essere residente nel Comune di Quarto d'Altino oppure la nascita deve essere avvenuta nel Comune di Quarto d'Altino.

Dopo aver compilato l'atto di nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile presso l'Ufficio Anagrafe rilascia al dichiarante le copie richieste dell'estratto di nascita del nuovo nato ed il codice fiscale provvisorio.

È vietato ai sensi dell'art. 34 DPR 396/2000 imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello e di una sorella e nomi e cognomi ridicoli, vergognosi o contrari all'ordine pubblico.

Come fare

La dichiarazione avviene verbalmente presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Quarto d'Altino, allegando la documentazione richiesta.

  • Per i figli nati da genitori sposati, la dichiarazione di nascita può essere effettuata dal padre o dalla madre indistintamente.
  • Per i figli nati da genitori non sposati, la dichiarazione deve avvenire con la presenza dei due genitori, nel caso entrambi intendano riconoscere il figlio, o con la presenza del solo genitore che intenda effettuare il riconoscimento. L'iscrizione di residenza del figlio è sempre registrata presso il Comune di residenza della madre.

Cosa serve

Per richiedere il servizio sono necessari:

  • attestazione di nascita rilasciata dall'Autorità Sanitaria;
  • documento d'identità valido (nel caso di cittadini stranieri il passaporto in corso di validità);
  • traduttore/interprete maggiorenne con documento d'identità, nel caso di cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana.

Cosa si ottiene

La dichiarazione di nascita del figlio/a.

Tempi e scadenze

La dichiarazione di nascita di un figlio deve essere effettuata seguendo le tempistiche di una delle seguenti opzioni:

  • entro 10 giorni presso il Comune di residenza della madre, o su richiesta specifica e concordata tra i due genitori, presso il Comune di residenza del padre;
  • entro 10 giorni dalla nascita presso il Comune di nascita del figlio: il genitore deve presentarsi all’Ufficio Demografici del Comune dove è avvenuta la nascita con un documento di identità valido e l'attestazione di nascita, rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito la nascita;
  • entro 3 giorni presso la direzione sanitaria del centro di nascita: il genitore deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale, casa di cura) con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. L'atto è poi inviato dalla direzione sanitaria al Comune dove è avvenuta la nascita, oppure al Comune di residenza dei genitori o al Comune di residenza indicato dal genitore, quando questi abbiano residenza in comuni diversi.

Il certificato di nascita viene effettuato immediatamente al momento della richiesta.

Dichiarazione di nascita

Verifica dei requisiti da parte dell’Ufficiale di Stato Civile

Registrazione atto di stato civile di nascita

Quanto costa

Non è previsto alcun costo per il servizio.

Procedure collegate all'esito

Eventuali comunicazioni con l'Ufficio Servizi Demografici.

Accedi al servizio

Puoi richiedere certificati anagrafici online sul portale ANPR tramite identità digitale.

Ulteriori informazioni

ATTRIBUZIONE DEL COGNOME

In sede di dichiarazione di nascita, sia in caso di figlio nato nel matrimonio che di figlio nato fuori del matrimonio, il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori nell'ordine scelto dagli stessi di comune accordo. Qualora manchi l'accordo i genitori dovranno attivarsi presso il Tribunale Ordinario per ottenere un provvedimento giudiziale.
Soltanto in caso di accordo tra i genitori stessi potrà essere attribuito un solo cognome.

Con decisione della Corte Costituzionale n. 131/2022, la Corte ha stabilito che il cognome del figlio "deve comporsi con i cognomi dei genitori" nell'ordine dagli stessi deciso, fatto salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due.
Di conseguenza, l'accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso.
Qualora, inoltre, non vi sia accordo sull'ordine di attribuzione dei cognomi, la Corte Costituzionale - nella stessa sentenza - ha precisato che si rende necessario l'intervento del giudice, che l'ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo su scelte riguardanti i figli.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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