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Amministrative 2021, diritto di voto ai cittadini UE (non italiani) residenti nel Comune di Quarto d'Altino

Pubblicata il 10/08/2021

Diritto di voto ai cittadini U.E. (non italiani) residenti nel Comune di Quarto d’Altino
per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale


Chi sono le persone comunitarie che possono votare: possono esercitare il proprio diritto di voto, nel Comune di residenza, tutti i cittadini dell’Unione europea che non hanno la cittadinanza Italiana e che siano registrati nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di Quarto d’Altino.

Requisiti richiesti: essere residenti a Quarto d’Altino, la maggiore età, e il possesso della capacità elettorale con riferimento sia al Paese di origine che in Italia.

Come si diventa elettori comunitari (non italiani):  mediante domanda di iscrizione  nelle liste elettorali aggiunte per l’elezione del Sindaco. L’Istanza è disponibile presso l’Ufficio elettorale di Quarto d’Altino o sul sito istituzionale; potrà essere presentata personalmente allo Sportello Anagrafe del Comune di Quarto d’Altino allegando un documento di riconoscimento o con l’invio mediante le modalità indicate nell’istanza stessa.
Le domande possono essere presentate in qualsiasi periodo dell’anno.

Nell’anno di votazione inerente le elezioni amministrative, l’istanza va presentata entro e non oltre il 5° giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi .

Come si esercita il diritto di voto: se l’istanza d’iscrizione è stata accolta, basta presentarsi al proprio seggio elettorale, attribuito secondo l’indirizzo di residenza, nei giorni delle consultazioni, muniti dell’apposita tessera elettorale, (valida solo per elezione Sindaco) e di un documento di riconoscimento idoneo.

L’iscrizione nelle predette liste elettorali aggiunte è valida fino a quando l’interessato non perde i requisiti d’iscrizione.

Consiglio di Stato: in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), con recentissima sentenza n. 01193/2012 del 31.01.2012 – 01.03.2012, il Consiglio di Stato ha sancito, in estrema sintesi, l’inapplicabilità della procedura di ammissione al voto prevista dall’art. 32 bis del D.P.R. n. 223/1967 ai cittadini dell’Unione europea che presentano domanda di iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta dopo il termine di Legge, ovvero, del quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi.

Riferimenti normativi: Legge 6.2.1996 e D.Lgs.12.4.1996 n.197

Allegati

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Allegato DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE PER LE ELEZIONI COMUNALI.doc 33 KB

Categorie Elezioni

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