Comune di Quarto d'Altino
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Pubblicazioni di matrimonio

Responsabile del procedimento: Incaricato per pratica
  • Unità: Servizi Demografici
  • Responsabile dell'ufficio: Mauro Favaron
  • Telefono: 0422-826254 / 0422-826236 / 0422-826216
  • Fax: 0422-826256
  • Email: servizidemografici@comunequartodaltino.it
  • Operatori: Edoardo Pieretto, Francesca Pasin
 

Descrizione

 Le pubblicazioni di matrimonio sono necessarie per tutti i tipi di matrimonio: civile, religioso-concordatario o di altri culti acattolici ammessi dallo Stato Italiano.

Con le pubblicazioni di matrimonio l'Ufficiale dello Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

Le pubblicazioni di matrimonio devono rimanere esposte per 8 giorni consecutivi; allo scadere degli 8 giorni di pubblicazione devono trascorrere ulteriori 4 giorni prima del rilascio del certificato di eseguite pubblicazioni di matrimonio.

Il matrimonio dovrà essere celebrato entro 180 giorni dalla data delle eseguite pubblicazioni di matrimonio.

Scelta del regime patrimoniale

 La scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni (art. 162 del Codice Civile) o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali (art. 30 della Legge 218/95) è resa all'Ufficiale di Stato Civile, o  al ministro di culto celebrante per i matrimoni religiosi.

In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime, al quale sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali, è quello della comunione dei beni (art. 159 del Codice Civile).

Matrimonio con rito civile

I matrimoni civili sono celebrati a Quarto d'Altino presso la Sala Consiliare del Comune, la Sala Piaser del Comune, Centro Civico di Altino  o l’Ufficio del Sindaco.

La data e l'orario devono essere concordati con l'Ufficio di Stato Civile.

Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio civile a Quarto d'Altino presso location convenzionate (Ristorante "Da Odino", "Villa Foscolo", "La Corte") su delega del Sindaco di un altro Comune devono contattare per tempo l'Ufficio di Stato Civile.

Quindici giorni prima della data fissata per la celebrazione del matrimonio civile i futuri sposi devono presentarsi all'Ufficio di Stato Civile per comunicare la scelta del regime patrimoniale e i dati dei due testimoni.

Matrimonio religioso

Il matrimonio concordatario viene celebrato dal parroco ed ha effetti anche per l'ordinamento italiano. Altri tipi di matrimonio religioso, validi agli effetti civili, riguardano i culti acattolici riconosciuti dallo Stato Italiano o previsti a seguito di accordi tra lo Stato Italiano ed altre confessioni religiose.


Modalità richiesta

 Gli sposi devono presentarsi, con congruo anticipo rispetto alla data di matrimonio, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due sposi. 

Dovrete presentare:

  •     fotocopia del documento di identità degli sposi (per i cittadini stranieri è necessario portare la fotocopia del passaporto valido);
  •     n. 1 marca da bollo da € 16,00, oppure n. 2 marche da bollo da € 16,00 se residenti in Comuni diversi, per l’atto di pubblicazione;
  •     richiesta di pubblicazioni civili del parroco o del ministro di culto competente, in caso di matrimonio religioso;
  •   solo per i cittadini stranieri, nulla osta a contrarre matrimonio o certificato di capacità matrimoniale.

Informativa trattamento dati personali Ufficio Demografici-Elettorale-Leva

Dopo aver reso l’autocertificazione, l’Ufficiale di Stato Civile fissa l’appuntamento per le pubblicazioni.

Nel giorno fissato per le pubblicazioni devono essere presenti entrambi gli sposi (o persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata) muniti di documento di riconoscimento: in tale sede viene concordata la data del matrimonio civile.

 

Se il cittadino straniero non conosce la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore/interprete maggiorenne, munito di un documento di identità, sia per la richiesta di pubblicazioni che durante la celebrazione del matrimonio.

 

Il  nulla osta richiesto per i cittadini stranieri, previsto dall’art. 116 del Codice Civile, deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati:  nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero. Il nulla osta deve, inoltre, riportare che lo straniero può contrarre matrimonio in Italia con il cittadino italiano (specificare le generalità). Per la donna divorziata o vedova il nulla osta deve riportare la data di divorzio o di vedovanza.

Il nulla osta può essere rilasciato:

-   dall’Autorità Consolare straniera in Italia: in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana competente. Sono esenti da tale legalizzazione i seguenti Paesi: Belgio, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Serbia, Romania (dal 03/04/2012), Slovenia, Svezia, Turchia e Ungheria.

oppure:

-    per i cittadini svedesi residenti in Svezia, per i cittadini polacchi residenti in Polonia e per i cittadini norvegesi dall'Autorità competente del proprio Paese. Il nulla osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall’Autorità estera, né da autocertificazione.

Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla osta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.

Se nel nulla osta non sono indicati i nomi dei genitori dello/a sposo/a è necessario presentare l'atto di nascita originale rilasciato dal Comune di nascita o una copia conforme all'originale dello stesso, tradotti in lingua italiana e legalizzati dalle competenti autorità.

Se nel nulla osta rilasciato dalla propria autorità diplomatica in Italia l'indicazione dello stato civile risulta "Libero", è necessario integrare tale nulla osta con un documento di stato civile: certificato di stato civile celibe/nubile, atto di divorzio o atto di morte del precedente coniuge a seconda della condizione personale (ciò è assolutamente necessario per la donna divorziata o vedova, per rispettare quanto previsto dall'art. 89 del Codice Civile italiano). Tale documento deve essere tradotto in lingua italiana e legalizzato dalle competenti autorità.

 

Il certificato di capacità matrimoniale viene rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dello Stato di origine per i cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 05/09/1980 (Austria, Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Repubblica di Moldavia, Spagna, Svizzera, Turchia).

 Eccezioni:

Per i cittadini statunitensi, in sostituzione del  nulla osta sono richiesti i seguenti documenti:
A) atto notorio attestante che, giuste le leggi a cui l’interessato è soggetto nel proprio Paese di provenienza, nulla osta al matrimonio che il medesimo intende contrarre in Italia. Per tale atto occorre presentarsi con due testimoni alla Cancelleria del Tribunale locale;
B) dichiarazione giurata resa dal cittadino statunitense al Consolato statunitense in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura competente.

Per i cittadini australiani, in sostituzione del  nulla osta sono richiesti i seguenti documenti:

A) dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano al Consolato Australiano in Italia, dalla quale risulti  che nulla osta al matrimonio che il medesimo intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura competente.

B) documenti (quali atto di nascita, certificato di stato libero) rilasciati dalle competenti Autorità in Australia, comprovanti inoltre che nulla osta al matrimonio che il medesimo intende contrarre in Italia. Se tali documenti non sono disponibili, l’interessato deve documentare attraverso un atto notorio, reso davanti alla Cancelleria del Tribunale alla presenza di due testimoni, che, giuste le leggi a cui l’interessato è soggetto nel proprio Paese di provenienza, nulla osta al matrimonio che il medesimo intende contrarre in Italia

Per i rifugiati politici in sostituzione del  nulla osta sono richiesti i seguenti documenti:

1.     certificato rilasciato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma;

2.     copia di atto di notorietà con due testimoni effettuato presso il Tribunale;

3.     documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico;

4.     documento di identità valido.

 

Iter amministrativo

 

-  Presentazione richiesta di pubblicazioni di matrimonio;

-  Verifica dei requisiti e della documentazione allegata da parte dell’addetto incaricato;

-  Fissazione appuntamento per effettuazione pubblicazione di matrimonio;

-  Effettuazione pubblicazioni di matrimonio e rilascio certificato di eseguite pubblicazioni di matrimonio;

-  Per i matrimoni con rito civile, fissazione data del matrimonio, comunicazione scelta del regime patrimoniale e i dati dei due testimoni;

-  Celebrazione del matrimonio entro 180 giorni dalla data delle eseguite pubblicazioni;

-  Registrazione dell’atto di stato civile di matrimonio, in caso di matrimonio religioso a seguito richiesta del parroco o del ministro di culto competente.

 

Tempi

 

Se la documentazione presentata è completa, sono necessari 8 giorni di pubblicazione di matrimonio più ulteriori quattro giorni per il rilascio della certificazione delle eseguite pubblicazioni di matrimonio. Il matrimonio deve celebrarsi entro 180 giorni dalla data di eseguite pubblicazioni di matrimonio.

 

Costi

 N. 1 marca da bollo da € 16,00, oppure n. 2 marche da bollo da € 16,00 se residenti in Comuni diversi, per l'atto di pubblicazione.

 





 
 
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