Comune di Quarto d'Altino
Portale Istituzionale

Seguici su

EMERGENZA CORONAVIRUS, Biblioteca chiusa e attivita' culturali e sportive sospese

Pubblicata il 10/03/2020

In ottemperanza ai vari provvedimenti che si sono susseguiti dal 23 febbraio scorso a ieri, 9 marzo, si informa che è necessario provvedere alla chiusura dei locali e degli impianti sportivi comunali come meglio identificati nel successivo dettaglio. Per approfondimenti consultate il testo del DPCM 8 marzo e del DPCM 9 marzo.
 
la BIBLIOTECA COMUNALE rimarrà CHIUSA fino al 3 aprile prossimo.
(Art. 1, c. 1, lett. l) D.P.C.M. 8 marzo) 
"l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;" 
Tutte le ATTIVITA' di palestre, centri sportivi, centri culturali, sociali e ricreativi sono sospese fino alla data del 3 aprile prossimo.
Pertanto sono chiusi i seguenti locali e impianti sportivi comunali :
  • Centro Culturale Tina Merlin - Piazza San Michele
  • Centro Civico Portegrandi - Piazza Papa Giovanni XXIII (esclusi i locali dedicati all'assistenza medica)
  • Centro Civico di Altino - Piazza San Eliodoro
  • Centro Servizi di Quarto d'Altino - Via Abbate Tommaso
  • Centri Anziani Quarto d'Altino e Portegrandi
  • Tutte le palestre e gli impianti sportivi comunali
(Art. 1, c. 1, lett. s) D.P.C.M. 8 marzo) 
"s) sono sospese le attività' di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; "
Tutti gli EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE sono sospesi fino alla data del 3 aprile prossimo.
Gli allenamenti sono consentiti solo per atleti, professionisti e non professionisti, di interesse nazionale/internazionale riconosciuti dal CONI e dalle rispettive federazioni.
In questo caso le Associazioni sportive devono garantire i controlli medici per contenere il rischio di diffusione del virus.
E’ ammessa la pratica sportiva individuale all'aperto evitando gli assembramenti e garantendo le distanze tra le persone di almeno un metro.
(Art. 1, c. 1, lett. d) D.P.C.M. 8 marzo – modificato dal D.P.C.M. 9 marzo) 
«d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività' motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;»


Facebook Twitter
torna all'inizio del contenuto