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EMERGENZA CORONAVIRUS, misure per le province di Padova, Treviso e la Città Metropolitana di Venezia

Pubblicata il 08/03/2020

DALL'8 MARZO AL 3 APRILE

In sintesi le misure del DPCM dell'8 marzo 2020


LIMITAZIONI ALLA MOBILITÀ: va evitato ogni spostamento in entrata e in uscita e all'interno dei territori provinciali, se non motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza per chi proviene da altre zone;

MISURE SANITARIE: divieto assoluto di lasciare la propria abitazione a chi è sottoposto a quarantena; è raccomandato di restare presso la propria abitazione chi avverte sintomi da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C);

ATTIVITÀ DI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO: sono agevolate le modalità di lavoro agile; viene raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;

INCONTRI E RIUNIONI: vanno privilegiate, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto;

ATTIVITÀ DIDATTICHE: sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; è esclusa qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa; sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

ATTIVITÀ SPORTIVE: sospensione degli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

MANIFESTAZIONI: sospensione di tutte le manifestazioni organizzate degli eventi in luogo pubblico o privato, di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

LUOGHI DI CULTO: L’apertura è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti e da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

MUSEI, BIBLIOTECHE: chiusura;

CONCORSI PUBBLICI: sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica;

ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE: consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, purché sia garantito il rispetto della distanza di almeno un metro tra i fruitori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

ATTIVITÀ COMMERCIALI: consentite a condizione che il gestore garantisca l’accesso con modalità contingentate e idonee a evitare assembramenti di persone e tali da garantire il rispetto della distanza di almeno un metro tra i fruitori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; se mancano tali condizioni, le strutture devono restare chiuse;

MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA – FARMACIE – GENERI ALIMENTARI: chiusura nelle giornate festive e prefestive delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati; nei giorni feriali va garantito il rispetto della distanza di almeno un metro tra i fruitori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; se mancano tali condizioni, le strutture devono restare chiuse; La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, con il rispetto della distanza di almeno un metro tra i fruitori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

PALESTRE: sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

ALTRE MISURE: sono confermate le altre misure, valide in tutto il territorio nazionale, già previste dal DPCM 4 marzo 2020 e ribadite con il DPCM 8 marzo 2020 che sostituisce i precedenti.


SI INFORMA CHE IL MANCATO RISPETTO DI QUANTO STABILITO DAL DECRETO VIENE PUNITO AI SENSI DELL'ART. 650 DEL CODICE PENALE

In allegato il DCPM da poter consultare.

 Pagina dedicata CORONAVIRUS

Allegati

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Allegato dpcm 8 marzo.pdf 3.37 MB

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